È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 41 -bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario) nella parte in cui prevede il divieto di cuocere cibi.
L’art. 41-bis comma 2-quater, alle lettere da a) ad f), prevede tutta una serie di regole per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione. In particolare, al secondo capoverso della lettera f) è previsto che sono “… adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi”.
Quanto al divieto di cottura dei cibi la Consulta ha ritenuto che, in quanto previsto in via generale ed astratta in riferimento ai detenuti soggetti al regime carcerario di cui all’art. 41-bis ordinamento penitenziario, sia privo di ragionevole giustificazione, incongruo e inutile oltre che in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva.
Corte Costituzionale, 12 ottobre 2018, n. 186