Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è in rapporto di sussidiarietà, e non di specialità, con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al pari del quale, e diversamente dal delitto di malversazione a danno dello Stato, è astrattamente configurabile anche nel caso di indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale.
Ne consegue che il delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, che peraltro, e diversamente dal delitto di truffa aggravata, assorbe il disvalore espresso dai delitti di falso ideologico di cui all’art. 483 c.p. e di uso di atto falso di cui all’art. 489 c.p., si configura solo quando facciano difetto nella condotta gli estremi della truffa, come nel caso delle situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall’assenza di induzione in errore dell’autore della disposizione patrimoniale.
Articolo 316 ter Codice Penale
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (3).
Articolo 640 bis Codice Penale
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Articolo 640 Codice Penale
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione penale, sez. unite, 27 aprile 2007, n. 16568