Corte dei Conti Lombardia, 24 marzo 2011, n. 144
Ai soggetti nominati consiglieri di amministrazione di società partecipate da enti pubblici
laddove titolari di cariche elettive – anche se dette cariche siano
rivestite in enti diversi da quelli partecipanti alle società di cui sono consiglieri – può non essere riconosciuto alcun compenso per la funzione svolta ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico consigliare ed un gettone di presenza di massimo 30 euro a seduta. Lo stesso trattamento occorre riservare ai soggetti (anche non eletti) che facciano parte di organi collegiali di organismi strumentali come le
aziende speciali.
Nell’ambito della manovre di razionalizzazione degli ultimi anni – osserva la Corte, chiamata a rendere un parere sul punto ai sensi dell art.7, comma 8 della L. 231/2003 – il legislatore ha dettato numerose norme dirette a contenere la spesa degli apparati pubblici, sia dello Stato che degli enti locali.
La disposizione oggetto di esame è l’art. 5 comma 5 del d.l. n. 78/2010 (convertito con legge n. 122/2010) ai sensi del quale “ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 Euro a seduta”.
La norma trova, dunque, applicazione al titolare di cariche elettive che svolga “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo”.
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Corte dei Conti Lombardia, 24 marzo 2011, n. 144