La difficoltà di deambulazione, nella fattispecie sussistente in una situazione di difficoltà tale da richiedere un appoggio bilaterale, non è circostanza di per sé idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Pur tuttavia tale situazione costituisce requisito utile ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento laddove sussista ll’incombente e concreta possibilità di cadute a causa di patologie all’apparato osteoarticolare.
Una tale condizione di ridotta capacità motoria, specie in ambito extradomiciliare, si traduce in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita tale da rendere conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore.
Quando viene in rilievo - ed anzi è accertata - la possibilità di cadute a causa delle gravi difficoltà nella deambulazione, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l’affermazione che comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l’accertamento del requisito sanitario dell’indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge n. 18/1980.
Cassazione civile, sez. VI, 24 febbraio 2021, n. 4994