Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 842
L’indennità di accompagnamento e tutte le altre indennità erogate a fronte di una forma di disabilità non possono essere assimilate a forme di reddito, neppure in via indiretta.
Va quindi dichiarata illegittima l’introduzione dell’indennità di accompagnamento nella nozione di “reddito disponibile” adottata a fini Isee così come di tutti i trattamenti indennitari o risarcitori percepiti dai disabili a causa della loro accertata invalidità e volti ad attenuare tal oggettiva situazione di svantaggio.
«L’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa».
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Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 842