Secondo la giurisprudenza di questa Corte gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, perché previsti come rifiuti speciali dall’art.7 comma 3 lett.b) del decreto Ronchi e vanno distìnti dai rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo.
Questi ultimi, ossia i rifiuti provenienti dalle attività di scavo, erano esclusi dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni stabilite con l’art. 1 comma 17-19 della legge 21 dicembre 2001 n.443, che interpretava autenticamente sia il comma 3 lett.b) dell’art.7 del decreto Ronchi, che l’art.8 lett.f) bis del menzionato decreto, lettera inserita con l’art.10 comma 1 legge 23 marzo 2001 n.93.
La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il TU Ambiente – decreto legislativo n. 156 del 2006 (cfr.Cass.pen.sez.3 n.103 del 15.1.2008-Pagliaroli).
Pertanto gli inerti provenienti da demolizioni o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento (codice CER 17.00.00).
Cassazione penale, sez. III, 19 ottobre 2010, n. 37195