La presenza della persona offesa, non necessaria nel reato di manaccia (art. 612 c.p.), essendo sufficiente che la stessa sia venuta a conoscenza del soggetto cui è rivolta (cfr. Cass. Sez. VI, 26 maggio 2001, Chiazza; Sez. V, 4 aprile 1975 Pantacci), lo è invece nel reato di ingiuria, del quale costituisce elemento costitutivo.
Peraltro l’ingiuria si perfeziona anche nell’ipotesi in cui l’offesa sia formulata per mezzo del telefono o di lettera ad una terza persona, ma ciò solo se v’è in carico di riferirla al destinatario e l’incarico sia fedelmente adempiuto ovvero se l’agente abbia avuto in dubbia consapevolezza che l’offesa sarebbe stata comunicata al destinatario (cfr. Cass. Sez. II, 17 ottobre 1961; 19 aprile 1958, Cozza).
Non integra dunque il reato di ingiuria la condotta di colui che mediante il telefono, pronuncia frasi offensive a carico di una terza persona, senza dare alcun incarico al suo interlocutore di riferirle a questa.
Cassazione Penale, sez. V, 31 ottobre 2006, n. 36095