Cassazione penale sez. I, 21 giugno 2017, n. 51458
Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.): il giudice è tenuto a verificare la legalità sostanziale e formale del provvedimento violato
La contravvenzione di cui all’’art. 650 c.p. costituisce una norma sussidiaria con cui viene sanzionata l’inosservanza dei provvedimenti legalmente impartiti dall’Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o igiene, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità di cui all’art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza.
Ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno dì tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia legalmente dato.
Tale principio di diritto, rammentato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 51458/2017, si raccorda con quanto stabilito una risalente sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 168/1971). La Consulta stabilì che il giudice deve valutare la legittimità del provvedimento, essendogli imposto, in forza della previsione contenuta nell’art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, di disapplicare gli atti non conformi alla legge.
Il giudice sarà, quindi, chiamato ad esaminare ed a decidere sulla legalità sostanziale e formale del provvedimento, dovendo stabilire, quindi, se l’atto sia viziato da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere; è invece, inibito al giudice di entrare nel merito della discrezionalità amministrativa, sindacando la necessita, l’opportunità o la convenienza dell’atto.
A questo riguardo la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 650, precisò che spetta di volta in volta al giudice penale verificare se il provvedimento sia stato legittimamente emesso nell’esercizio di un potere dovere previsto dalla legge che ne determini con sufficiente previsione l’ambito e le condizioni di applicazione, dovendo intendersi il sindacato del giudice penale esteso anche al vizio di eccesso di potere.
Cassazione penale sez. I, 21 giugno 2017, n. 51458