I crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione (Equitalia e simili) seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. del r.d. n. 267 del 1942.
La domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario si legittima sulla base del solo ruolo, non è necessaria la previa notifica del ruolo stesso – ossia della cartella di pagamento, che ne è un estratto – al curatore del fallimento.
L’ammissione deve tuttavia disporsi con riserva in presenza di contestazioni da parte del curatore, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.
Infatti il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, prevede che “il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura” e l’art. 88, comma 1, aggiunge che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva”: la previa notifica della cartella, dunque, non è prevista, e del resto il diritto di difesa della curatela non è violato, posto che il curatore ha conoscenza della pretesa tributaria grazie al deposito del ruolo in sede di insinuazione al passivo.
Cassazione civile, sez. I, 17 marzo 2014, n. 6126