Con sentenza n. 2134, depositata il 27 aprile 2015, la VI Sezione del Consiglio di Stato, ha stabilito che l’installazione del fotovoltaico sul proprio terrazzo può essere effettuata mediante presentazione della comunicazione di inizio attività, purchè i pannelli vengano montati su una struttura leggera e amovibile e che ciò non modifichi la volumetria della superficie.
Nel caso in esame, i proprietari di un appartamento, dopo aver presentato comunicazione di inizio dei lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico a copertura parziale di un pergolato sul proprio terrazzo, vedevano negato il diritto di mantenere tale struttura dapprima dal Comune di residenza (che ne ordinava la demolizione) e poi dal Tribunale Amministrativo Regionale, in difetto del permesso di costruire.
Il Consiglio di Stato, invece, ha correttamente applicato la normativa di disciplina della materia in esame (l’art. 6, comma 2, lettera d) D.P.R. n.380/2001 – Testo Unico Edilizia che per la realizzazione di opere di tal genere ritiene sufficiente il titolo edilizio più semplice, senza necessità del rilascio di un’autorizzazione a costruire da parte della P.A.
Ciò in ragione del tipo di materiale impiegato, della struttura leggera, sicuramente amovibile, di tale pergolato, aperto su tutti i lati e senza comportare alcun aumento di volumetria.
In altri termini, gli appellanti con la sola comunicazione di inizio dei lavori avevano proceduto in modo pienamente legittimo, in quanto modificazioni o lavori come quelli sopra decritti, possono essere effettuati su edifici esistenti e su loro pertinenze (tra le quali possono rientrare i pergolati).
I giudici alla luce della prevalente giurisprudenza amministrativa, hanno ribadito che la nozione di “pergolato”, fa riferimento ad “un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”.
Massima tratta da: Cassazione.net