A tutela del buon andamento dei publici Uffici e per l’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione stessa precedere e non seguire ogni provvedimento; in ciò risiede il fondamento dell’illegittimità della motivazione postuma. Tale principio vale anche in materia di autotutela, laddove la PA è tenuta a dare conto dei fatti sopravvenuti e delle ragioni di interesse pubblico sottostanti alla nuova determinazione.
Nel caso di specie, attinente ad un rapporto concessorio, il Consiglio di Stato afferma l’insufficienza motivazionale di un provvedimento di recesso anticipato, laddove le considerazioni sviluppate dall’Amministrazione siano del tutto generiche ed inidonee a supportare la decisione adottata, non venendo indicate, neppure in via sintetica, le ragioni di interesse pubblico sottese alla cessazione autoritativa del rapporto prima della sua naturale scadenza, con conseguente violazione del generale obbligo motivazionale previsto dall’art. 3 della Legge n. 241 del 1990.