L’art. 29 della delibera Consob 11522/98, attuativa dei principi generali dettati con il D.Lgs. n. 98 del 1958, stabilisce che gli intermediari si devono astenere dall’effettuare operazioni non adeguate tenendo conto, a tale scopo, delle informazioni acquisite e disponibili.
Quando la banca intermediaria abbia informato il cliente delle ragioni per cui ritiene una operazione finanziaria inadeguata rispetto al profilo del cliente medesimo, nell’ipotesi in cui quest’ultimo intendesse comunque procedere, può dare corso all’operazione che tuttavia può intervenire soltanto “sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su un nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” al fine di garantire l’intermediario dall’esonero da ogni responsabilità in ordine all’operazione da compiere.