TAR Toscana Firenze, sez. II, 12 maggio 2017, n. 681
L’investimento di un pedone, anche senza particolari conseguenze, può fondare dubbi sulla permanenza dei requisiti tecnici necessari per condurre i veicoli a motore e, quindi, a fronte di tale evento può essere legittimamente disposta la revisione della patente di guida.
Non ha alcun rilievo invece il fatto che non sia stata comminata alcuna sanzione a seguito del sinistro.
I provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore (T.A.R. Venezia III, 9 gennaio 2017 n. 9; T.A.R. Piemonte II, 15 novembre 2016 n. 1411).
In definitiva nella fattispecie è stato dunque legittimo il provvedimento di revisione della patente di guida adottato dalla motorizzazione sulla base del semplice rapporto degli organi di vigilanza intervenuti sul luogo del sinistro.
TAR Toscana Firenze, sez. II, 12 maggio 2017, n. 681