Cassazione civile, sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25027
In caso di investimento del pedone che ha avuto un comportamento assolutamente imprevedibile va esclusa la responsabilità dell’automobilista che lo ha investito
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale,
in caso di investimento del pedone la responsabilità del conducente del veicolo è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire il sinistro.
Tale circostanza può ritenersi verificata nei casi in cui il pedone investito tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Ad esempio la responsabilità dell’automobilista nell’investimento pedone va esclusa quando il pedone appaia all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Al riguardo è stato ritenuto che la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Nella fattispecie di cui alla sentenza in commento, gli ermellini hanno ritenuto che
la corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei sopra indicati principi ritenendo che il pedone investito (tenuto peraltro ad usare nell’attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonale la massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli) ha invece attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento.
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Cassazione civile, sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25027