Ai fini della verifica della legittimità dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione occorre distinguere la natura del credito in ragione del quale l’iscrizione è stata effettuata.
Se l’iscrizione ipotecaria deriva da un debito fiscale la competenza sarà del giudice tributario. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e) bis, include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 641 del 16/01/2015; Cass. Sez. U, 5 marzo 2009, n. 5286). Diversamente la controversia ricadrà sotto la giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno è sempre il giudice ordinario a dover decidere relativamente alla domanda risarcitoria proposta in ragione di un mero errore dello stesso agente nell’identificazione della proprietà dell’immobile oggetto di ipoteca.