L’Irpef non versata dal datore può essere chiesta direttamente ai dipendenti. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 8316 del 7 aprile 2009, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La Corte ha ripreso nelle motivazioni quanto precedentemente affermato dalle sezioni tributarie nel 2006 (sentenza n. 14033) «Il contribuente che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell’obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all’erario l’importo della ritenuta, l’amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo di imposta».
Cassazione civile, sez. V tributaria, 7 aprile 2009, n. 8316