Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2017, n. 9994
La veduta è quell’apertura del muro rivolto verso il fondo altrui che consente non solo di inspicere ma anche di prospicere, cioè di sporgere il capo e di guardare in tutte le direzioni e non già solo direttamente o frontalmente ed in ciò si distingue dalla luce ovvero dall’apertura che consente il passaggio alla luce e all’aria, ma non permette di affacciarsi sul fondo del vicino.
Al fine di riconoscere la natura di veduta alle aperture, la possibilità di affacciarsi e guardare sul fondo del vicino in ogni direzione deve essere agevole e non deve obbligare la persona ad assumere posizioni innaturali, scomode o inusuali secondo il parametro di comune esperienza dell’altezza di un uomo medio.
La non comodità deriva non soltanto dalla necessità di avvalersi di supporti strumentali, al fine di consentire l’affaccio e la possibilità di guardare liberamente in avanti, in alto, in basso e lateralmente, ma anche dalla difficoltà intrinseca di far luogo a tale attività, senza assumere posture innaturali, difficoltose o, addirittura, rischiose.
Nella specie è stata esclusa la natura di veduta ad una apertura posta a pochi centimetri da terra essendo di tutta evidenza, per esperienza comune, che un uomo, anche di bassa statura, per affacciarsi da una apertura posta a 110 cm dal suolo (ancor più, ovviamente a 85 cm, come nel caso specifico) deve prendere una posizione platealmente e scomodamente curva, che se può consentirgli una qualche visione diretta, tuttavia, rende la rotazione del capo e l’affaccio palesemente inusuali e scomodi. Di talchè, a tutto concedere, non potrebbe che trattarsi di assunzione posturale protraibile a fatica e solo per un tempo assai breve, con sforzo e senza alcuna comodità. A ciò, deve aggiungersi l’angustia dell’apertura, che, addirittura, in un caso, consentirebbe appena di introdurre la testa (fra le tante, si segnalano per l’assimilabilità della fattispecie, almeno quanto ad altezza dal suolo – in un caso, 90 cm e nell’altro, 120 – Sez. 2, n. 18910, 5/11/2012, Rv. 624113; Sez. 2, n. 4015, 977/1984, Rv. 435985).
Art. 900
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2017, n. 9994