Se i ladri si inerpicano sull’impalcatura posta dinanzi al palazzo del danno risponde anche il custode di quest’ultima
Rispolverato un principio sancito dalla Cassazione civile nel 1980 (sentenza n. 913 del 9 febbraio 1980) secondo il quale nell’ipotesi di furto in un appartamento, ad opera di
ladri che vi si siano introdotti servendosi di un’i
mpalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio condominiale, è configurabile, a carico di tale condominio, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., la quale, presunta
iuris tantum, sul presupposto di un potere di fatto sulla cosa e del correlativo obbligo di vigilanza. Detta presunzione può peraltro essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l’evento dannoso è dipeso dal caso fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato. Successivamente in Cassazione Civile n. 5677/20218 è stata confermata la responsabilità in concorso di condominio, ditta appaltatrice dei lavori e ditta subappaltatrice per essere stati realizzati dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nell’edificio. I soggetti che avevano subito un furto nella propria abitazione ad opera di ignoti nella loro abitazione agirono nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori commissionati dal Condominio, di cui assumevano la responsabilità per aver realizzato dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nell'edificio e, nel relativo giudizio, si costituirono, a seguito di chiamata in causa, anche il Condominio e la ditta subappaltatrice totale dei lavori. Il Giudice di merito, con sentenza confermata in Cassazione, riconobbe la responsabilità paritaria dei tre convenuti: ditta appaltatrice dei lavori, condominio appaltante e ditta subappaltatrice.
Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4591