Il rapporto di lavoro in regime privatistico di convenzione tra ASL e sanitari privati è privo degli elementi necessari e sufficienti per la sua qualificazione come rapporto subordinato di pubblico impiego e ciò nonostante la presenza di alcuni tratti caratterizzanti del lavoro subordinato.
In ragione della complessità del predeterminato assetto organizzativo del sistema sanitario, nella parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che connotano il rapporto di lavoro subordinato, come l’inserimento funzionale nella organizzazione dell’ente, l’osservanza di vincoli di orario e la predeterminazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, trattandosi di elementi strettamente funzionali al detto assetto organizzativo.
Inoltre la giurisprudenza ha più volte affermato, con riferimento a questo tipo di rapporti convenzionali nell’ambito di organi del Servizio Sanitario Nazionale, che
- la riconduzione delle prestazioni rese nei fini istituzionali dell’ente non altera la natura del rapporto, trasformandolo per ciò stesso in un rapporto di pubblico impiego, poiché per il perseguimento di detti obiettivi l’Amministrazione può anche valersi di professionalità in posizione di autonomia nell’ ambito di una collaborazione prolungata nel tempo;
- la stessa continuità dell’opus nel tempo non è, inoltre, elemento qualificante il solo rapporto di lavoro subordinato, ma è peculiare anche a prestazioni d’opera di tipo professionale che, per la loro natura ed il fine cui sono dirette, comportano un’esecuzione frazionata e reiterata nel tempo;
- manca l’obbligo di esclusività della prestazione, né vi è il vincolo di subordinazione, inteso come vincolo personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, trattandosi invece di predeterminazione delle modalità delle prestazioni, funzionale – come detto – all’assetto organizzativo dell’USL.