Sussiste la legittimazione passiva del MEF Ministero dell’economia e delle Finanze nei giudizi di ottemperanza concernenti le sentenze che accolgono le domande, proposte nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge Pinto L. 24 marzo 2001, n. 89 («Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile»).
Sebbene la giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096) in passato abbia affermato che la disposizione dell’art. 1, comma 1225, secondo periodo, della l. n. 296 del 2006 (secondo la quale “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali”, al pagamento degli indennizzi “procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze”) sia una disposizione organizzativa, indirizzata alla sola pubblica amministrazione – si deve qui evidenziare che il legislatore con l’art. 55, comma 2-bis, del d.l. n. 83 del 2012 ha disposto che “l’articolo 1, comma 1225, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell’economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.