È legittima l’istanza di riesame depositata nella cancelleria del Tribunale nel luogo in cui le parti e i propri difensori si trovino e comunicata al Tribunale competente a mezzo PEC.
La Corte rammenta il consolidato principio di diritto alla stregua del quale è legittima l’istanza di riesame avverso un’ordinanza di misura cautelare personale presentata, ex art. 582 c.p.p., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e comunicata al tribunale territorialmente competente con mezzo tecnico (nella specie a mezzo telefax) dall’Ufficio ricevente, il quale attesti l’intervenuta trasmissione dell’originale dell’atto, ex art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3.
La possibilità di trasmissione al tribunale territorialmente competente con mezzo tecnico è estensibile dal fax alla pec. In ogni caso on è sufficiente la mera trasmissione telematica dell’istanza dall’ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell’art. 64 disp. att. c.p.p. e in caso di urgenza (come atti concernenti la libertà personale) le formalità previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p., ed inoltre l’attestazione da parte del funzionario di cancelleria del giudice mittente di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario.