Ai sensi dell’art. 180, comma 2 della Legge Fallimentare (RD 267 1942) la legittimazione all’opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo è riconosciuta a “qualunque interessato”, comprendendo tale concetto anche i creditori che non abbiano votato favorevolmente alla proposta perché dissenzienti, astenuti, non convocati o, ancora, non ammessi al voto.
È indirizzo costante della Suprema Corte quello per cui «in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato”, prevista dalla L. Fall., art. 180, comma 2, non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l’interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione» (Cass. 13284/2012 richiamata in Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2017, n. 22272).
Non è dunque ostativa all’opposizione la pendenza di un separato giudizio avente ad oggetto la pretesa creditoria, la cui sussistenza verrà accertata solo “incidenter tantum”.
Secondo il disposto del successivo art. 183 L.F. contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
In base al testo di detta norma legittimati a impugnare il provvedimento che, decidendo sull’opposizione, omologa o respinge il concordato sono gli opponenti e il debitore che abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio di omologa.