La domanda giudiziale proposta da un imprenditore che ha presentato istanza di ammissione al concordato preventivo non necessita, ai fini della sua ammissibilità, della previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 7, legge fallimentare.
L'imprenditore che ha presentato istanza di ammissione al concordato preventivo, così come l'imprenditore che sia stato ammesso al concordato, non perde la legittimazione processuale.
Ne deriva che la mancata autorizzazione del tribunale alla proposizione di una domanda giudiziale da parte di un imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato preventivo non incide sull‘ammissibilità della domanda stessa.
La mancanza di tale autorizzazione, necessaria ai fini del compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, produce conseguenze esclusivamente sul piano dei rapporti sostanziali, a partire dalla non prededucibilità dei crediti di terzi che da tali atti derivino, (come si evince, a contrariis, dalla disposizione del suddetto comma alla cui stregua "i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111), ma non spiega alcun effetto sul piano processuale.