È legittimo il licenziamento sulla base dei riscontri di un agenzia di investigazioni purché l’indagine non riguardi l’attività lavorativa bensì i comportamenti del dipendente aventi autonoma rilevanza rispetto al contenuto dell’obbligazione lavorativa ed integranti, ad esempio, violazioni di tipo fiscale ed anche penale.
Così come da consolidata giurisprudenza infatti «le disposizioni dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative – purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori -,restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione».(cfr. Cass. n. 3590 dei 14 febbraio 2011; Cass. n. 18821 del 9 luglio 2008; Cass. n. 9167 del 7 giugno 2003 ed altre conformi).
Cassazione civile, sez. lavoro, 8 giugno 2011 n. 12489