La Grande Camera della Corte ha chiarito la nozione del termine «handicap» contenuta nella direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che mira a tracciare un quadro generale per la lotta, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alle discriminazioni fondate su vari motivi, tra i quali l’handicap.
Secondo la Corte, per «handicap» deve intendersi una limitazione che risulta, in particolare, da lesioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale, non assimilabile tout court alla nozione di «malattia». In tale prospettiva, una persona che è stata licenziata dal suo datore di lavoro esclusivamente per causa di malattia non rientra nel quadro generale per la lotta contro la discriminazione fondata sull’handicap.
La malattia in quanto tale – ha precisato la Corte – non può essere considerata neppure quale motivo di discriminazione aggiuntivo rispetto a quelli considerati espressamente dalla direttiva 2000/78.
La Corte ha inoltre affermato che il divieto, in materia di licenziamento, della discriminazione fondata sull’handicap, sancito dalla citata direttiva non consente un licenziamento fondato su un handicap che, tenuto conto dell’obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli per i disabili, non sia giustificato dal fatto che la persona di cui trattasi non sia competente, né capace, né disponibile a svolgere le funzioni essenziali del suo posto di lavoro.
Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2006, C. 13-05