Licenziamento operaio edile alla chiusura del cantiere. L’ultimazione delle opere in un dato cantiere non costituisce un giustificato motivo di recesso
In tema di licenziamento di operaio edile è ritenuto da giurisprudenza costante che l’ultimazione delle opere edili in un dato cantiere non
è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l’impossibilità di utilizzazione dei lavoratori
medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell’impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa
attività (cfr. Cass. n. 22417 del 2009 e n. 1008 del 2003). Tantomeno è possibile ritenere legittimo il licenziamento del lavoratore laddove lo stesso non sia stato assunto per essere impiegato esclusivamente in quel determinato cantiere bensì per far parte dell’organico permanente dell’impresa.
Cassazione civile, sez. lavoro, 11 marzo 2021, n. 6916