«La disciplina stabilita per le cosiddette “organizzazioni di tendenza” dall’art. 4 legge n. 108/90, che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18 della Legge n. 300/70, è derogatoria alla regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro di cui all’art. 4 della Costituzione, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che la stessa non è applicabile ove manchi l’accertamento delle modalità di svolgimento dell’attività e si versi nell’impossibilità di escluderne il carattere imprenditoriale in presenza dell’erogazione di servizi a terzi che siano tenuti a pagare un corrispettivo proporzionale al valore dei servizi stessi (cfr. Cass., n. 24437/2010).
In tema di licenziamento, l’applicazione della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall’art. 4 della legge n. 108/90, presuppone l’accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto e, più in generale, qualunque attività prevalentemente ideologica, purché in assenza di una struttura imprenditoriale (cfr. Cass., n. 11777/2011).
Al fine di configurare un’organizzazione di tendenza, che, ai sensi dell’art. 4 legge n. 108/90, è esclusa dall’ambito di operatività della tutela reale, è necessario che si tratti di datore di lavoro “non imprenditore”, privo dei requisiti previsti dall’art. 2082 cc (e cioè professionalità, organizzazione, natura economica dell’attività) e l’applicazione della disciplina prevista dalla predetta legge n. 108/90 per le organizzazioni di tendenza presuppone l’accertamento in concreto da parte del giudice di merito sia dell’assenza nella singola organizzazione di una struttura imprenditoriale, sta della presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, come definita dalla stessa legge all’art. 4 (cfr, Cass., nn. 12926/1999; 20442/2006; 21685/2008)».