Il proprietario di un sito Internet può rinviare, tramite «link», ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza l’autorizzazione dei titolari dei
relativi diritti d’autore. Ciò vale anche qualora i visitatori Internet che clicchino sul link abbiano l’impressione che l’opera venga loro mostrata dal sito contenente il link stesso (cd framing).
Nella sentenza odierna la Corte rileva che il fatto di fornire link «cliccabili» verso opere protette costituisce un atto di comunicazione. Infatti, un atto di tal genere è definito nel senso della messa a disposizione di un’opera al pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso (ancorché in concreto non si avvalga di tale possibilità).
«…qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale. Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale».
La comunicazione dev’essere dunque rivolta ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento dell’autorizzazione della comunicazione iniziale, affinché possa essere definita illecita in mancanza di autorizzazione.
Precisa altresì la corte che una siffatta constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui gli internauti cliccando sul collegamento ipertestuale, appare l’opera altrui dando l’impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito.
Quanto sopra non vale, tuttavia, nell’ipotesi in cui un link consente agli utenti del sito sul quale esso si trova di aggirare misure di restrizione adottate dal sito in cui l’opera protetta è collocata al fine di limitarne l’accesso da parte del pubblico ai soli abbonati: infatti, in tale ipotesi, detti utenti non sarebbero stati presi in considerazione quale pubblico potenziale dai titolari del diritto d’autore al momento del rilascio dell’autorizzazione alla comunicazione iniziale.
Infine, la Corte dichiara che gli Stati membri non hanno il diritto di disporre una protezione più estesa dei titolari dei diritti d’autore ampliando la nozione di «comunicazione al pubblico». Infatti, ciò produrrebbe l’effetto di creare disparità legislative e, pertanto, una situazione di incertezza giuridica, laddove la direttiva di cui trattasi è specificamente volta a porre rimedio a tali problemi.
Corte di Giustizia UE, 13 febbraio 2014 , C. 466-12