Corte Costituzionale, 14 aprile 2006, n. 154
È costituzionalmente illegittimo l’art. 213, comma secondo, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei “creditori ammessi”, il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell’avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità di comunicazione prevista dalla legge.
Corte Costituzionale, 14 aprile 2006, n. 154