Il danno biologico permanente deve essere liquidato soltanto dalla cessazione dell’invalidità temporanea.
Il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, diversamente la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno.
Vedi anche: Calcolo danno biologico per invalidità permanente e temporanea.
Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26897