Cassazione civile, sez. VI, 4 novembre 2019, n. 29543
Liquidazione gratuito patrocinio: il credito dell’avvocato non è soggetto a prescrizione presuntiva bensì a prescrizione ordinaria.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto» (cfr. Cass. n. 1304/1995).
In applicazione a tale principio è stato ad esempio ritenuto che esula dalla previsione della norma di cui all’art. 2956 c.c., n. 2, il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 324 e 325, può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (conf. Cass. n. 244/1971).
Parimenti, nel caso di credito dell’avvocato nei confronti del Ministero della Giustizia per essere stata la parte assistita ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 55 e del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, i pagamenti devono essere improntati ad un rigido formalismo e, pertanto, anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal D.L. n. 8 del 1991, non può prescindere dall’ emissione di un mandato di pagamento.
Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 c.c., la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato.
Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.
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Cassazione civile, sez. VI, 4 novembre 2019, n. 29543