La liquidazione del rimborso forfetario per le spese generali a norma dell’articolo 14 della tariffa professionale forense, spetta in via automatica e con determinazione ex lege, cosicché deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ribadedo un consolidato orientamento (ex plu. Sent. n. 23053/2009) respingendo un ricorso che lamentava la mancata liquidazione del rimborso del 12,5% sui diritti ed onorari indicati in sentenza.
Cassazione civile, sez. lavoro, 30 novembre 2012 n. 21513