Litispendenza e criterio della prevenzione: nessuna differenza tra citazione e ricorso, vale il momento della notifica dell’atto introduttivo.
In tema di litispendenza, al fine di determinare quale sia la causa preveniente secondo i criteri di all’art. 39, ultimo comma c.p.c. (“La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso”), così come modificato dalla Legge n. 69/2009, le Sezioni unite, a definizione di una questione di massima, hanno ribadito il principio secondo cui occorre avere riguardo al momento in cui la notifica si è perfezionata con la consegna dell’atto introduttivo del giudizio al destinatario (o a chi sia abilitato a ricevere l’atto).
Tale momento non viene anticipato nel caso in cui tra due cause, rispetto alle quali si ponga un problema di litispendenza o continenza, una sia introdotta con ricorso e l’altra con citazione.
Cassazione civile, sez. unite, ord. 6 novembre 2014, n. 23675