Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2005, n. 11572
Anomala litispensenza fra sezioni distaccate del medesimo tribunale: è comunque esperibile il regolamento di competenza.
Il termine litispendenza evidenziato in corsivo vuole sottolineare l’anomalia che si è verificata nel caso di specie che tuttavia non ha impedito alla Suprema Corte di esprimersi a seguito del regolamento di competenza proposto avverso la sentenza di litispendenza relativa a due sezioni distaccate del medesimo tribunale (Tribunale di Lecce, sezioni distaccate di Casarano e di Maglie).
A norma dell’art. 39 del codice di procedura la declaratoria di litispendenza si ha quando il giudice successivamente adito rilevi che la medesima causa sia stata proposta dinanzi a giudici diversi, intendendosi per giudici diversi uffici giudiziari distinti e non anche magistrati o sezioni dello stesso ufficio giudiziario.
Qualora ricorra quest’ultima ipotesi la norma procedurale di riferimento è contenuta nell’art. 273 c.p.c. e non già nell’art. 39 per cui, se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione mentre se il giudice istruttore o il presidente di sezione ha conoscenza che la stessa causa pende davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al Presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.
È dunque evidente che le sezioni distaccate di uno stesso Tribunale, non possono essere considerate “giudici diversi” a norma dell’art. 39 c.p.c., costituendo articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale. Ne deriva che la pendenza della stessa causa dinanzi alla sede principale ed alla sezione distaccata o dinanzi a diverse sedi distaccate non può mai dare luogo a questioni di competenza (Cass. 18 settembre 2003, n. 13751; Cass. 8 novembre 2002, n. 15752), ricorrendo invece i presupposti per l’applicazione dell’art. 273 c.p.c.
Pur tuttavia, di fronte all’espressa (quantunque errata) qualificazione della litispendenza tra sezioni distaccate del medesimo ufficio giudiziario la Suprema Corte ha ritenuto che non vi siano ragioni ostative per ritenere che il mezzo di impugnazione di detta sentenza sia il regolamento di competenza.
In definitiva sulla scelta del mezzo di impugnazione non può influire la circostanza che la litispendenza sia stata dichiarata fuori dallo schema legale previsto dall’art. 39 c.p.c.
Articolo 39 Codice di procedura civile
Litispendenza e continenza di cause
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.
Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2005, n. 11572