I diritti del conduttore possono essere negoziati solo dopo che il rapporto di locazione è sorto mentre ad essi non si può rinunciare preventivamente, pena la nullità delle relative clausole contrattuali.
Ne deriva che è nulla la clausola contrattuale che preveda in via preventiva la rinuncia all’indennità per la perdita di avviamento nel caso di locazioni commerciali interrotte anzitempo non per causa del conduttore (Art. 37 L. 392/1978).
L’art. 79 della L. 392/1978 non impedisce alle parti, al momento della cessazione del rapporto, di addivenire ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti ed in particolare non impedisce al conduttore di rinunciare all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Tale rinuncia può, peraltro, essere anche implicita, in quanto il citato art. 79 è volto ad evitare la preventiva elusione dei diritti del locatario ma non esclude la possibilità di disporne, una volta che essi siano sorti.
La sanzione di nullità prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 79, non può essere estesa agli accordi transattivi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, per regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e che, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili. Cass. Sentenza n. 11947 del 17/05/2010, 7999/3984).
Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 2018, n. 15373