È lecita la registrazione del contratto effettuata ad opera del conduttore mediante copia fotostatica del contratto di cui non il proprietario non contesti la conformità all’originale.
Inoltre, in caso di locazioni temporanee, non è neppure necessaria l’allegazione della documentazione attestante l’esigenza abitativa di natura transitoria del conduttore, in quanto la normativa introdotta con il D.M. 30/12/2002, attuativo dell’art. 5 della L. 431/1998, prescrive unicamente che l’esigenza transitoria sia individuata in una clausola specifica del contratto.
Cassazione civile, sez. III, 27 aprile 2017, n. 10382