«La cosiddetta lottizzazione negoziale, ossia il tipo di lottizzazione […] derivante non tanto dalla realizzazione di alcune opere, ma dal frazionamento contrattuale di un vasto terreno con la creazione di lotti sufficienti per la costruzione di un singolo edificio, può concretizzare in astratto già di per sé il fenomeno della lottizzazione abusiva, purché si possa desumere in modo non equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno, dall’eventuale revisione di opere di urbanizzazione, la loro destinazione a scopo edificatorio (Con. Stato, IV, 11 settembre 2006 n. 6060)».
Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6128