Cassazione civile, sez. unite, 18 maggio 2016, n. 10157
I magistrati devono distribuire equamente gli incarichi ai consulenti tecnici. La soglia del 10% va riferita agli incarichi conferiti al singolo consulente dall’intero ufficio e non dal singolo magistrato.
L’art. 23 disp. att. C.p.c. chenella sua prima parte dispone: «Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».
La regola fondamentale stabilita dalla norma in esame è che “gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all’albo” mentre la successiva specificazione relativa al limite del 10% (che è stata introdotta dall’art. 52 della legge 69/09) costituisce un criterio da applicarsi dal Presidente del Tribunale in relazione agli incarichi complessivi conferiti da tutti i magistrati dell’Ufficio ad un singolo consulente, dovendosi notare che solo il Presidente è in condizione di avere una cognizione generale dell’insieme degli incarichi attribuiti ad un consulente e, in caso di superamento del limite in questione comunicare la circostanza ai magistrati dell’Ufficio affinché si astengano da ulteriori nomine.
Va dunque escluso che il limite del 10% sia da applicare agli incarichi conferiti dai singoli magistrati in ragione della ovvia considerazione che nei tribunale di dimensioni medio-grandi detto limite sarebbe talmente alto che ciascun giudice potrebbe concentrare gli incarichi da esso conferiti su un unico consulente senza mai raggiungerlo mentre questi, complessivamente, potrebbe superare di gran lunga la quota del 10% degli incarichi complessivamente ricevuti.
Ne deriva che, rispetto agli incarichi affidati dal singolo magistrato, il criterio corretto a cui occorre fa riferimento è quello dell’equa distribuzione degli incarichi, non suscettibile di una predeterminazione numerica o percentuale, dovendosene di caso in caso verificare la violazione.
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Cassazione civile, sez. unite, 18 maggio 2016, n. 10157