La giurisprudenza della S.C., con varie sentenze, si è espressa più volte nel senso che la mancata comparizione del querelante all’udienza non costituisce un comportamento di per sé idoneo ad integrare la remissione tacita di querela.
Questa, infatti, è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale e deve fondarsi su un comportamento univoco incompatibile con la volontà di persistere nell’istanza punitiva.
Ne deriva che un comportamento processuale non può costituire espressione dell’intento di remissione né il querelante ha l’obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega la predetta conseguenza alla sua assenza.
(cfr. Cass.Pen. n. 6771/2005)
Cassazione penale, sez. II, 2 ottobre 2007, n. 37419