Sì al matrimonio con lo straniero anche se “irregolare”. Parzialmente incostituzionale l’art. 116 del Codice Civile nella parte in cui prevede la produzione all’ufficiale dello stato civile di documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, che, con le modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) appariva così formulato:
“Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.
La censura della Corte è caduta proprio sull’ultimo periodo della norma introdotta nel 2009 dalla succitata Legge n. 94 ovvero limitatamente alle parole “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.
Per la Consulta una norma così formulata si sostanzia in una violazione del diritto fondamentale della persona a contrarre liberamente matrimonio, che va riconosciuto a chiunque a prescindere dalla “comunità politica” di appartenenza.
Se è vero che la “basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero” può “giustificare un loro diverso trattamento” nel godimento di certi diritti (Sent. n. 104/1969) – in particolare consentendo l’assoggettamento dello straniero “a discipline legislative e amministrative” ad hoc, l’individuazione delle quali resta “collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici”, quali quelli concernenti “la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione” (Sent. n. 62/1994) – resta pur sempre fermo che i diritti inviolabili, previsti dall’articolo 2 della Costituzione, spettano “ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”.
Quanto alla nella necessità di “garantire il presidio e la tutela delle frontiere ed il controllo dei flussi migratori”, per la Consulta il sacrificio imposto non è proporzionato alla limitazione della libertà “di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi”.
Al fine di limitare i matrimoni di comodo va seguita un’altra strada, senza considerare che una normativa specifica vi è già. Ed infatti, l’articolo 30, comma 1-bis, del Testo unico dell’immigrazione (Dlgs n. 286/1998) prevede, con riguardo agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che il permesso di soggiorno “è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole”.
Art. 116 codice civile
Matrimonio dello straniero nello Stato.
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano].
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
(La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2011, n. 245, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano», che erano state inserite nell’articolo dall’art. 1, comma 15, della l. 15 luglio 2009, n. 94.