Le Sezioni unite, risolvendo questione di massima di particolare importanza, enunciano il principio per cui alle controversie relative alla domanda di equa riparazione, in quanto vertenti su diritti patrimoniali e disponibili ai sensi dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 28 del 2010, può applicarsi la disciplina della mediazione.
La mediazione è infatti possibile per la conciliazione di ogni controversia in materia di diritti disponibili e quindi anche al fine di evitare i giudizi di equa riparazione ex Legge n. 89/2001, che hanno ad oggetto un diritto patrimoniale e disponibile che possono essere conclusi da una conciliazione a seguito di mediazione (Cass. 13 aprile 2012 n. 5924).
L’istanza di mediazione avanzata, nei confronti dei Ministero delle Giustizia, nei sei mesi di proponibilità della domanda di equa riparazione, così come previsto dall’art. 4 della cd. Legge Pinto, impedisce per una sola volta la decadenza dal diritto di agire e, se il tentativo di conciliazione fallisce, consente che la domanda sia proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale negativo di conciliazione presso la segreteria dell’organismo.
La mediazione, pur essendo ormai meramente facoltativa all’esito della pronuncia della Consulta n. 272/2012, si collega ad una attività che, sebbene non indispensabile alla proponibilità della domanda, comporta l’affermazione da chi la chiede del suo diritto ad agire a tutela di diritti sui quali tenta la conciliazione, per cui resta ferma la disciplina del sesto comma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2012, anche circa la mancata decadenza dal diritto di agire “per una sola volta”, a causa dell’istanza di mediazione per ottenere l’equa riparazione.