Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2015, n. 8575
Il secondo comma dell’art. 175 della Legge Fallimentare, aggiunto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 15, ha introdotto l’espresso divieto di apportare modifiche alla proposta di concordato dopo l’inizio delle operazioni di voto, in tal modo risolvendo il contrasto di opinioni precedentemente manifestatosi in dottrina ed in giurisprudenza relativamente all’individuazione del termine ultimo entro il quale la proposta di concordato poteva essere modificata.
Tale divieto vale anche per quelle modifiche alla proposta di concordato qualificate dal debitore come migliorative e ciò al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito.
Malgrado la natura contrattuale del concordato preventivo per cui è rimesso in via esclusiva ai creditori l’apprezzamento in ordine alla convenienza della proposta avanzata dal debitore e che, almeno in linea teorica, avrebbe dovuto far propendere per un ampliamento della facoltà di modifica del piano da parte del debitore, il legislatore, pur riconoscendo espressamente tale facoltà, ne ha rigorosamente limitato l’ambito temporale di esercizio alla fase anteriore all’inizio delle operazioni di voto, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative.
Art. 175 Legge Fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Discussione della proposta di concordato.
La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto (*).
Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
(*) Comma aggiunto dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.
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Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2015, n. 8575