Il reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), quando è commesso per petulanza, ovvero con atteggiamento di insistenza eccessiva ed in quanto tale fastidiosa, richiede per sua natura una pluralità di azioni di disturbo quali elemento costitutivo del reato.
Ne deriva che in presenza di più azioni moleste il reato è unico e va escluso il vincolo della continuazione (cfr. in senso conforme Cass. pen. 14512/04).
Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro
Cassazione penale, sez. I, 15 febbraio 2008, n. 10778