Cassazione Civile, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12480
«Il D.Lgs. n. 530 del 1992, art. 2 (Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi), fornisce alla lettera s) la definizione di commercializzazione del prodotto indicando la stessa come la detenzione o l’esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano crudi o a fini di trasformazione nelle Comunità Europee, con esclusione della cessione diretta da parte del pescatore costiero, sul mercato comunale, di piccoli quantitativi destinati al venditore al minuto o al consumatore i quali devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente e assoggettati ai controlli sanitari prescritti per il controllo della vendita al minuto.
La finalità in questa disposizione di legge, della tutela del consumatore, si induce da due considerazioni: commercializzazione è anche la detenzione del prodotto per la trasformazione (attività questa tipica del ristoratore); le certificazioni sanitarie sono imposte anche quando si tratta di piccoli quantitativi di molluschi destinati al consumatore».
Cassazione Civile, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12480