Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2014, n. 14449
Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei soci – ragion per cui si determina una delle cause di estinzione della società, così come previsto dall’art. 2272 n. 4 cod. civ. – allorquando sopravvenga il decesso dell’unico socio superstite, che non abbia provveduto nel frattempo a mettere in liquidazione la società, sono gli eredi di quest’ultmo socio defunto a dover mettere in liquidazione la società a norma dell’art. 2284 cod. civ., non solo per potere realizzare il proprio diritto alla quota di liquidazione ma anche per provvedere a regolare la posizione degli altri soci.
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Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2014, n. 14449