La motivazione per relationem è satisfattiva dell’obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo cui all’art. 3 della
L. 7 agosto 1990 n. 241 allorché l’atto richiamato venga indicato e reso disponibile, in maniera tale da rendere agevolmente comprensibili le ragioni del provvedimento finale.
Il concetto di disponibilità, al quale fa espresso riferimento l’art. 3 della L. n. 241, non implica la necessità che il provvedimento adottato accluda l’atto richiamato, essendo difatti sufficiente che quest’ultimo sia acquisibile mediante la procedura, di accesso ai documenti, disciplinata dall’art. 25 della L. n. 241/90.
Art. 3. Motivazione del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
TAR Lazio Roma, sez. II, 2 ottobre 2006, n. 9749