Cassazione civile, sez. II, 13 gennaio 2009, n. 551
«Gli ausiliari del traffico in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del Codice della Strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono dove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o in qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove invece le violazioni consistono in condotte diverse – quale, nella specie , il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in cessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici – l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico[…]».
Art. 12 Codice della Strada
Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale.
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
Cassazione civile, sez. II, 13 gennaio 2009, n. 551