L’instaurazione di una nuova famiglia di fatto, da parte del coniuge separato fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, a prescindere da ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la fase precedente di convivenza matrimoniale.
Se l’assegno corrisposto in sede di separazione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione (Cass. n. 12196/2017) tuttavia esso è dovuto sempre che (il coniuge richiedente) non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione. (Cass. n. 14840/2006)
Ciò induce a ritenere che il diritto all’assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge debitore dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.
La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo o estintivo del diritto azionato -che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di mantenimento. La convivenza, diversamente che in passato (v. Cass. n. 12557/2004), non può ritenersi ‘di per sé neutra’, incidendo direttamente sulla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi e sulla quantificazione dell’assegno eventualmente riconosciuto.