Non è consentito l’affidamento in prova al servizio sociale di condannato residente all’estero, dovendo l’esperimento svolgersi nel territorio dello Stato.
«Secondo una giurisprudenza consolidata… l’esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale implica il necessario svolgimento della stessa in Italia, in quanto i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non è ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all’estero da parte di uffici consolari (Cass., Sez. 1, 27 marzo 2007, n. 18862, Magnani, Rv. 237363; Sez. 1, 28 aprile 1999, n. 3278, Di Tarante, Rv. 213724; Sez. 1, 26 ottobre 1999, n. 5895, Ceniti, Rv. 215027; Sez. 7, ord. N. 34747 del 11/12/2014, Rv. 264445).
Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza enunciati (e a quelli costituzionali) laddove ha attribuito rilievo, ai fini del diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, alla circostanza che il ricorrente non si sia in alcun modo attivato per indicare in Italia una qualsiasi attività funzionale al suo reinserimento sociale».
Cassazione penale, sez. I, 26 settembre 2017, n. 54508