No alla liberazione anticipata speciale in caso di condanna di un minore per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis della legge 354/1975.
L’accesso alla liberazione anticipata speciale – ovvero al beneficio della detrazione di settantacinque giorni di pena per ogni singolo semestre di pena scontata – così come prevista dall’art. 4, d.l. n. 146/2013 (cd. Svuota carceri) è precluso ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis, legge n. 354/1975, anche se minorenni al tempo del reato.
Detta disposizione è dedicata al trattamento differenziato dei detenuti dei quali si presume l’elevata pericolosità, identificati sulla base dell’intervenuta condanna per un complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati (sentenza n. 239 del 2014).
La Consulta ha rigettato la questione d’incostituzionalità parziale della norma nella parte in cui non eccettua i minorenni dal divieto di applicare il nuovo istituto in caso di condanna per delitti riconducibili all’elenco di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, questione sollevata invocando «l’esigenza di flessibilità e di protezione dell’infanzia e della gioventù […] che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne».
Secondo i giudici costituzionali alla pronuncia di incostituzionalità nei termini sopra prospettati conseguirebbe non già un’applicazione flessibile e individualizzata della liberazione anticipata speciale nel caso di detenuti minori bensì una sua applicazione indiscriminata ed automatica a tutti i detenuti minorenni (al momento del fatto) condannati per delitti “ostativi”.